I requisiti per contrarre matrimonio sono:
1. L’ETA’
È indispensabile aver raggiunto la maggiore età (18 anni).
Il Tribunale per i minorenni, se ricorrono gravi motivi, può ammettere al matrimonio i sedicenni.
La Chiesa ammette al matrimonio religioso gli uomini di 16 anni e le donne di 14 anni e, con una speciale dispensa, anche di età inferiore.
2. L’ATTITUDINE FISICA AI RAPPORTI CONIUGALI
Se esiste una malattia fisica o mentale, oppure un’anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, esse possono essere causa di nullità o annullamento del matrimonio, qualora sia possibile dimostrare che l’altra parte non avrebbe acconsentito alle nozze se fosse venuta a conoscenza della situazione.
3. LA CAPACITA’ MENTALE
L’interdetto non può contrarre matrimonio. Inoltre, se al momento del matrimonio uno degli sposi è stato incapace di intendere e di volere anche se solo temporaneamente è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio.
IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO
Gli impedimenti, ovvero le cause che impediscono un valido matrimonio sono:
1. LA PARENTELA
In linea retta all’infinito, in linea collaterale sino al secondo grado.
L’affinità, l’adozione e l’affiliazione (nel senso che i figli adottivi e gli affiliati sono parificati ai figli legittimi per quanto riguarda gli impedimenti al matrimonio), salvo autorizzazione del Tribunale.
2. IL VINCOLO DI UN PRECEDENTE MATRIMONIO
3. IL DELITTO
Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali una è stata condannata per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro.
4. IL LUTTO VEDOVILE E IL PRECEDENTE DIVORZIO
La vedova o la divorziata non possono contrarre nuove nozze se non dopo 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio.
5. L’INTERDIZIONE
Non può contrarre matrimonio chi è stato interdetto per infermità di mente.
OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO
Possono fare opposizione al matrimonio i genitori e, in loro mancanza, i nonni e gli zii.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o cura, anche il tutore o curatore possono fare opposizione.
L’opposizione può essere mossa solo se sussistono cause, previste dalla Legge, che possono impedire il matrimonio (esempio esistenza di un vincolo di parentela tra i futuri sposi, minore età, precedente vincolo matrimoniale, ecc).
Anche il Pubblico Ministero può fare opposizione se è a conoscenza di un impedimento previsto dalla Legge o a causa dell’infermità mentale di uno degli Sposi.
Con l’opposizione si inizia una causa davanti al Tribunale che sospende la celebrazione del matrimonio sino alla pronuncia della sentenza.
Se però l’opposizione è stata presentata infondatamente, ovvero senza che sussistessero i motivi previsti dalla Legge, e viene quindi respinta, chi ha intentato la causa può essere condannato al risarcimento dei danni.
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