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Regime Patrimoniale degli Sposi

Dal 1975 il regime patrimoniale e legale della famiglia è la comunione dei beni.

Di conseguenza i futuri sposi che intendono scegliere questo tipo di regime patrimoniale non sono tenuti a stipulare convenzione alcuna.

Gli sposi che, invece, optano per il regime di separazione dei beni, devono stipulare una convenzione pubblica, davanti ad un notaio ed alla presenza di due testimoni, oppure devono dichiararlo al Sacerdote o all’Ufficiale di Stato Civile al momento della compilazione dell’atto di matrimonio.

La separazione legale dei beni è ritenuta valida per i terzi solo se viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.

COMUNIONE DEI BENI

Il regime della comunione dei beni e’ una conseguenza dell’affermazione del principio di parità tra i coniugi introdotto con il nuovo diritto di famiglia, oltre che dal riconoscimento del fatto che la donna, con il proprio lavoro, contribuisce all’incremento patrimoniale della famiglia.

Comunione significa che la proprietà dei beni acquistati dopo il matrimonio è di tutti e due i coniugi e non è possibile una separazione di essi o un’amministrazione separata.

Le seguenti categorie di beni rientrano nella comunione:

Gli acquisti compiuti dai due coniugi anche separatamente, durante il matrimonio (esempio l’automobile della famiglia, la casa di abitazione);

I frutti dei beni propri di ciascun coniuge (esempio gli interessi di un deposito bancario che uno dei coniugi aveva costituito prima del matrimonio);

I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (esempio lo stipendio della moglie e quello del marito);

Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;

Gli utili e gli incrementi dell’azienda costituita prima del matrimonio da uno dei coniugi e gestita da entrambi dopo il matrimonio.

Sono esclusi dalla comunione dei beni e quindi restano di proprietà di ciascun coniuge:

I beni che ciascuno dei coniugi aveva prima del matrimonio;

I beni avuti dopo il matrimonio per eredità e donazione;

I beni di uso strettamente personale ed i loro accessori (gioielli, abbigliamento, attrezzature sportive, ecc.)

I beni che servono all’esercizio della professione (esempio automezzi, attrezzature specialistiche, macchine utensili, ecc.);

I beni ottenuti come risarcimento di un danno patito (pensione di invalidità, indennizzi assicurativi);

I beni acquistati con il ricavato della vendita di uno dei beni di cui sopra.

SEPARAZIONE DEI BENI

Il regime di separazione dei beni permette a ciascuno dei coniugi di avere una propria indipendente posizione patrimoniale, cioè ciascuno di essi conserva la proprietà esclusiva dei beni da lui acquistati durante il matrimonio (oltre a quelli che aveva prima naturalmente).

Ciascuno dei coniugi gode i frutti ed ha l’amministrazione dei beni di cui è titolare.

Anche se i coniugi dispongono del proprio patrimonio come credono, entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro, come pure hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento ed all’istruzione della prole.

FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale viene costituito dai coniugi o da terzi, anche per testamento e consiste nel destinare determinati beni per i bisogni della famiglia.

In questo caso i beni diventano inalienabili, non ipotecabili e non vendibili senza il consenso preciso di entrambi i coniugi.

La differenza essenziale tra la comunione legale dei beni ed il fondo patrimoniale sta nel fatto che, in presenza di figli minori minorenni, l’alienazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale può avvenire solo con l’autorizzazione del Giudice.

MODIFICA DI REGIME PATRIMONIALE

E’ prerogativa dei coniugi il poter modificare in qualsiasi momento il regime patrimoniale scelto in precedenza; ovvero passare dalla comunione legale dei beni alla separazione legale e viceversa.

In questo caso è necessario stipulare una convenzione pubblica davanti ad un notaio ed ottenere l’autorizzazione del Giudice competente.

Affinché la modifica di regime patrimoniale sia ritenuta valida anche da terzi è necessario far annotare tale modifica a margine dell’atto di matrimonio.