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Diritti & Doveri

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Codice Civile

Gli artt. 143-144-147 vengono letti agli Sposi dal Sacerdote o dall’Ufficiale di Stato Civile che celebra il Matrimonio prima della compilazione dell’atto di matrimonio.

 Art. 143 - DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

  1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
  1. Dal  matrimonio  deriva  l'obbligo  reciproco  alla   fedeltà,  all'assistenza    morale    e    materiale,    alla   collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
  1. Entrambi i coniugi  sono  tenuti,  ciascuno  in  relazione  alle proprie  sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143bis – COGNOME DELLA MOGLIE

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile sino a che passi a nuove nozze.

Art. 144 - INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA

  1. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano  la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi  e quelle preminenti della famiglia stessa.
  1. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di  attuare  l'indirizzo concordato.

Art. 145 - INTERVENTO DEL GIUDICE

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.

Art. 146 - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE

Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.

Art. 147 - DOVERI VERSO I FIGLI

  1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed  educare  la  prole  tenendo  conto  delle  capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 - CONCORSO NEGLI ONERI

  1. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,  gli altri ascendenti legittimi o naturali,  in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari  affinché  possano  adempiere  i  loro  doveri  nei confronti dei figli.confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Art. 159 - DEL REGIME PATRIMONIALE LEGALE TRA I CONIUGI

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art.  162,  è costituito dalla comunione dei beni,  regolata dalla sezione III  del  presente capo (ARTT. 177-197).

Art. 160 - DIRITTI INDEROGABILI

  1. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.